La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.
Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.
L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini.
Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.
Approfondimenti
La Legge regionale 15/12/1993, n. 60 stabilisce, a tutela del patrimonio olivicolo ligure, il divieto di abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di uno ogni biennio per ogni 2.000 m² di superficie di oliveto posseduta e il divieto per le aziende di abbattere oltre cinque piante complessive ogni biennio.
Può essere autorizzato l'abbattimento di alberi di olivo, a seguito di domanda specifica alla Regione Liguria, nei seguenti casi:
- accertata morte fisiologica
- permanente improduttività o scarsa produttività dovuta a cause non rimovibili
- eccessiva fittezza di impianto
- esecuzione di indispensabili opere di miglioramento fondiario
- esecuzione di opere di pubblica utilità
- realizzazione di fabbricati in conformità alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia di livello comunale e regionale.